Mareggiata di Catania del 20-21 gennaio 2026
Responsabilità del gestore del porticciolo privato
La mareggiata che ha colpito Catania tra il 20 e il 21 gennaio 2026 si colloca in un contesto di allerta meteo particolarmente grave: la Sala Operativa della Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta codice rosso per rischio idrogeologico e idraulico dalle ore 16.00 del 20 gennaio fino alle 24.00 del 21 gennaio 2026.
Nel bollettino vengono preannunciati venti di burrasca con raffiche fino a tempesta e forti mareggiate sulle coste esposte, oltre a precipitazioni diffuse e temporali intensi. L’ordinanza comunale richiama l’intero quadro normativo di protezione civile, attiva il Centro Operativo Comunale e dispone misure di vasta portata: chiusura di scuole, parchi, cimiteri, impianti sportivi, musei, mercati, sospensione di eventi all’aperto.
Benché l’evento meteo fosse stato ampiamente preannunciato con gli allarmi di rito della Protezione Civile, lo stesso ha causato enormi danni a strutture di ricovero delle imbarcazioni, con ingenti danni anche ai natanti all’ormeggio.
Occorre dunque valutare i vari profili di responsabilità ai fini del risarcimento del danno, patito dagli armatori e, del caso, individuare le forme di ristoro pubbliche o private applicabili.
Più precisamente occorre verificare i profili di responsabilità del custode portuale del Marina privato e capire se la detta responsabilità sia riconducibile alle previsioni del codice civile.
Particolarmente rilevanti, ai fini della responsabilità di un porticciolo privato, sono le prescrizioni rivolte espressamente alle aree costiere e ai porti: il Sindaco ordina di: “Evitare la sosta, il transito e le attività nelle aree costiere esposte, nei moli, nei porticcioli, spiagge e scogliere; Mettere in sicurezza, beni, materiali, attrezzature, mezzi e imbarcazioni nelle zone a rischio” (Ordinanza Sindacale Contingibile ed Urgente n. 6 del 19.01.2026).
In questo quadro, il gestore di Marina privato che continui l’ordinaria attività di ormeggio senza adottare misure straordinarie di prevenzione (es. rafforzamento degli ormeggi, limitazione degli accessi, avvisi scritti agli utenti, eventuale sospensione di attività particolarmente rischiose) si espone con concretezza a una responsabilità contrattuale (se ha assunto obblighi di custodia o rimessaggio) o ex art. 2051 c.c. per danni causati dalle strutture in custodia.
L’allerta rossa e l’Ordinanza Sindacale dimostrano che l’evento era pienamente prevedibile quanto a tipologia di rischio (mareggiate violente sul litorale Catanese); non può dunque essere invocato automaticamente come caso fortuito idoneo a escludere responsabilità.
In un’azione legale, la parte attrice potrà valorizzare:
- la previsione tempestiva e dettagliata del rischio;
- gli obblighi di messa in sicurezza di imbarcazioni e aree portuali espressamente richiamati dall’Ordinanza Comunale sopra richiamata;
- l’eventuale inadempimento del Gestore a tali obblighi, desumibile da comportamenti omissivi o insufficienti.
In definitiva, la combinazione tra allerta rossa formalmente diramata, ordinanza contingibile e urgente con specifiche prescrizioni per porticcioli e imbarcazioni, e il danno effettivamente verificatosi, offre una base concreta e robusta per un’azione risarcitoria nei confronti del gestore del porto privato che non abbia dimostrato di aver posto in essere tutte le cautele ragionevolmente esigibili in quelle condizioni.
Avv. Rosario Marcinnò
Avv. Marco Mazzeo Viante

