Donazioni del coniuge in costanza di matrimonio e la loro ripetibilità
Con una recente ordinanza (Cassazione civile sez. II – 13/12/2023, n. 34883), la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che le dazioni effettuate da un coniuge nei confronti dell’altro, in costanza di matrimonio, non sono ripetibili poiché, in assenza di prova contraria, si presumono effettuate per i “bisogni della famiglia” .
Dunque, va inteso (non nell’interesse esclusivo dell’altro coniuge, ma) in senso solidaristico (cioè nell’interesse collettivo della famiglia) ed ampio (ad es., costituisce adempimento del dovere di contribuzione: mettere a disposizione della famiglia una casa di cui si era già proprietari prima delle nozze affinché vi si possa vivere senza doverne acquistare un’altra; effettuare le spese di ristrutturazione sulla casa di proprietà dell’altro coniuge per poterla abitare congiuntamente; partecipare alle spese per l’acquisto dell’abitazione familiare da parte del coniuge in regime di separazione dei beni….)”, per cui deve escludersi (salvo che sia fornita prova contraria) la ripetibilità delle attribuzioni eseguite per concorrere a realizzare un progetto di vita comune (Cass. n. 5385/23).
Nel caso di specie il coniuge conveniva in giudizio avanti il Tribunale la moglie e i suoceri chiedendo che venisse accertato che gli stessi fossero subentrati nelle obbligazioni nascenti del contratto preliminare di vendita da lui stipulato, quale promissario acquirente per sé o per persona da nominare, in relazione all’acquisto di un immobile e che venisse accertato l’obbligo di restituzione dei convenuti nei suoi confronti nell’importo di Euro 15.000,00 da lui corrisposto a titolo di acconto. Immobile che – dopo l’acquisto – era stato adibito a casa familiare , prima che intercorresse tra i coniugi separazione consensuale e la successiva richiesta di restituzione della somma da parte del marito.
La Corte ha evidenziale che il contratto preliminare non può essere considerato atomisticamente, ma va collocato, con il successivo contratto definitivo intercorso tra i venditori e la (allora) moglie e i suoceri , nel contesto della finalità che con tali atti tutte le parti (promissario acquirente nell’un contratto; acquirenti nell’altro) intendevano perseguire, che è quello – non disconosciuto dallo stesso marito – di trasferire la propria famiglia in altra zona e di acquistare ivi un immobile, per cui (in assenza di un obbligo restitutorio pattuito tra le parti ab origine) il versamento dell’acconto prezzo si giustifica in forza delle contribuzioni effettuate nell’interesse collettivo della famiglia.