Con una recente ordinanza (Cassazione civile sez. II – 13/12/2023, n. 34883), la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che le dazioni effettuate da un coniuge nei confronti dell’altro, in costanza di matrimonio, non sono ripetibili poiché, in assenza di prova contraria, si presumono effettuate per i “bisogni della famiglia” .
Competenze
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