Con una recente ordinanza (Cassazione civile sez. II – 13/12/2023, n. 34883), la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che le dazioni effettuate da un coniuge nei confronti dell’altro, in costanza di matrimonio, non sono ripetibili poiché, in assenza di prova contraria, si presumono effettuate per i “bisogni della famiglia” .
Competenze
Articoli recenti
- Il Diritto all’Oblio: Quando e Come Richiedere la Cancellazione dei Dati dal Web
- La legittimazione della società veicolo: profili di opposizione al decreto ingiuntivo e all’esecuzione in caso di mancata prova della cessione del credito
- Un Bonus Importante per le Pratiche di Sovraindebitamento
- Donazioni del coniuge in costanza di matrimonio e la loro ripetibilità
- Separazione – Comunione de residuo e proventi dell’attività separata svolta da ciascuno dei coniugi